Statuto

“ASSOCIAZIONE CINOFILA AMICI DI CIRO ETS-ODV”

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituita, l’associazione denominata: “Associazione cinofila Amici di Ciro ETS-ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del DLGS 117/2017.
  2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Teglio. Il trasferimento della sede legale, se avviene all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 – Durata

  1. L’associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

Art. 3 – Scopo

  1. L’associazione è aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
    1. Promuovere una corretta educazione cinofila tra i propri associati e tutta la popolazione in genere, anche attraverso progetti di sensibilizzazione nelle scuole presenti sul territorio e attività che consentano di instaurare un corretto rapporto tra cane e proprietario, migliorando tale rapporto in situazioni di difficoltà;
    2. Promuovere l’addestramento del cane per finalità di protezione civile, per il conseguimento di brevetti che consentano l’impiego del cane per attività di Protezione civile, per finalità ricreative ed agonistiche e per scopi di utilità sociale e/o personale.

Art. 4 – Attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l’associazione si propone (ai sensi dell’art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
    1. Protezione civile ai sensi della legge 24  febbraio  1992,  n.225, e successive modificazioni;
    2. Tutela degli animali;
    3. Beneficenza.
  2. Nello specifico l’associazione si propone di:
    1. Formare unità cinofile che svolgano ricerca e soccorso di persone disperse;
    2. Partecipare a interventi di ricerca e soccorso dispersi in superficie e/o in seguito ad eventi calamitosi, operando prevalentemente in ambiente boschivo, extraurbano, urbano con il supporto di cani adeguatamente formati, in ausilio alle forze dell’ordine e di soccorso pubblico;
    3. Organizzare giornate di istruzione pratica e teorica in materia di educazione cinofila;
    4. Svolgere interventi nelle scuole volti a sensibilizzare bambini e ragazzi in merito ad una corretta cultura cinofila, attività di Protezione civile e volontariato;
    5. Collaborare con altri enti, associazioni, organizzazioni per progetti volti a diffondere una corretta cultura cinofila;
    6. Organizzare e/o partecipare a progetti socialmente utili con l’ausilio dei cani;
    7. Trattare temi che riguardino il benessere animale in genere.
  3. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. 
  4. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
  5. L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 – Attività diverse

  1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del DLGS 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 6 – Polizze assicurative

  1. L’associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 DLGS 117/2017.

Art. 7 – Soci

  1. L’iscrizione all’associazione è libera e decorre dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
    I soci si distinguono nelle seguenti categorie: 
    • Fondatori;
    • Effettivi;
    • Sostenitori;
    • Juniores.
  2. Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Essi ricoprono un ruolo primario all’interno dell'associazione e contribuiscono attivamente allo svolgimento delle diverse mansioni necessarie per il prosieguo delle attività associative.
  3. Sono soci Effettivi i cittadini italiani e stranieri e gli enti o persone giuridiche che, previa relativa domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a discrezionale e insindacabile giudizio dello stesso. Essi ricoprono un ruolo primario all’interno dell’associazione e contribuiscono attivamente allo svolgimento delle diverse mansioni necessarie per il prosieguo delle attività associative.
  4. Sono soci Sostenitori i cittadini italiani e stranieri e gli enti o persone giuridiche che, previa relativa domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a discrezionale ed insindacabile giudizio dello stesso. Sono soci Sostenitori coloro che desiderano essere liberi da ogni impegno nei confronti dell’associazione ma che simpatizzano per il sodalizio prendendo parte saltuariamente alle attività sociali, ad esclusione delle attività di Protezione Civile.
  5. Sono soci Juniores i cittadini italiani e stranieri di età inferiore agli anni diciotto che, avendone fatta domanda sottoscritta anche da colui che esercita la potestà e che assume di fatto ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a discrezionale ed insindacabile giudizio dello stesso.
  6. Il diritto di voto nelle assemblee dell’associazione spetta a tutti i soci, di ogni categoria, purché in regola con ogni pagamento da essi dovuto in favore dell’associazione, nonché della quota sociale annuale. L’esercizio del diritto di voto degli associati minorenni (soci Juniores) è attribuito agli esercenti della potestà sugli stessi.
  7. Gli enti o le persone giuridiche associate che partecipano alle assemblee sono rappresentate dal legale rappresentante o da un delegato munito di procura scritta anche generale.
  8. Il soggetto che intende far parte dell’associazione deve sottoscrivere la richiesta di iscrizione secondo l’apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo. L’eventuale rifiuto dell’iscrizione dovrà essere motivatamente deliberato dallo stesso organo amministrativo nel termine di sessanta giorni dall’avvenuta ricezione della domanda.
  9. Ogni socio, all’atto dell’iscrizione e, successivamente, ogni anno, è tenuto a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché a rispettare tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento.
  10. L’associato ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
  11. L’ammissione all’associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo e salvo quanto previsto al comma seguente.
  12. La qualità di socio si perde per recesso, morte o per esclusione assunta con delibera motivata del Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità a causa di attività pregiudizievoli al buon andamento dell’ente o incompatibile con le finalità dello stesso.
  13. La delibera di esclusione è assunta previa convocazione del socio interessato. Avverso la delibera di esclusione, il socio interessato può ricorrere all’Assemblea dei Soci, la quale decide a maggioranza sulla conferma o sull’annullamento del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. La decisione dell’Assemble è inappellabile.

Art. 8 – Prestazioni dei soci

  1. Le prestazioni dei soci sono informate allo spirito del volontariato. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Eventuali spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 DLGS 117/2017).
  2. L’inadempimento, da parte del socio, delle prestazioni concordate con l’associazione è causa di esclusione del medesimo, giusta il disposto dell’articolo precedente.

Art. 9 – Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
    1. Dai beni mobili o immobili e contributi che pervengano all’associazione a qualsiasi titolo;
    2. Dai beni mobili o immobili e contributi che pervengano all’associazione a qualsiasi titolo;
    3. Dai contributi che pervengano all’associazione dai soggetti sostenitori all’associazione;
    4. Dai redditi derivanti dai beni dell’associazione.
  2. L' associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. Quote associative e contributi degli aderenti;
    2. Contributi pubblici e privati;
    3. Donazioni e lasciti testamentari;
    4. Rendite patrimoniali;
    5. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 DLGS 117/2017);
    6. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del DLGS 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
    7. Altre entrate espressamente previste dalla legge;
    8. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Art. 10 – Organi

Sono Organi dell’associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vice Presidente;
  5. Il Segretario-Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite. Con delibera del Consiglio Direttivo possono tuttavia essere previsti rimborsi a favore di singoli membri per lo svolgimento di incarichi.

Art. 11 – Assemblea dei Soci – Competenze

  1. L’Assemblea dei Soci:

    1. Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
    2. Stabilisce gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
    3. Approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
    4. Nomina e revoca il Consiglio Direttivo, oltre a stabilirne la composizione numerica;
    5. Delibera su ogni proposta ad essa sottoposta dal socio o da ogni organo dell’associazione;
    6. Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto o dei regolamenti interni;
    7. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    8. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    9. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, inclusa l’eventuale nomina di uno o più Liquidatori;
    10. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  2. I regolamenti interni di cui al punto c – del presente articolo sono pubblicati mediante affissione all’albo da tenersi presso la sede sociale.
    E’ facoltà di ogni socio di chiederne copia, previo rimborso della spesa.

Art. 12 – Assemblea dei Soci – Convocazione e riunioni

  1. L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo, entro il 30 di aprile di ogni anno; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da parte della metà più uno dei soci in regola con la quota associativa.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante affissione dell’avviso, sottoscritto e datato dal Presidente, presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Detto avviso, dovrà contenere luogo, data e ora dell’incontro, in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La prima e la seconda convocazione possono essere disposte anche nello stesso giorno. 
  3. Le Assemblee sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati Fondatori ed Effettivi in regola col pagamento della quota, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. 
  4. L’Assemblea è considerata regolarmente convocata quando, pur in assenza di regolare convocazione, sono presenti tutti i soci Fondatori ed Effettivi e i membri del Consiglio Direttivo.
  5. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente. 
  6. L’Assemblea è costituita dai soci Fondatori ed Effettivi aventi diritto di voto che siano in regola con la quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo. 
  7. Ciascun socio può rappresentare, mediante delega scritta, altri 3 soci. La delega in originale deve essere allegata al verbale dell’Assemblea.
  8. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, fermi restando i quorum previsti al secondo e terzo comma dell’articolo 21 Codice Civile per i casi ivi previsti.
  9. Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi.

Art. 13 – Consiglio Direttivo – Composizione e competenze

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
  2. Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per tre anni, è composto da cinque a sette membri eletti fra gli associati Effettivi e Fondatori a scrutinio segreto e con sistema uninominale. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più candidati, prevale il più anziano di età.
  3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
  4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione dall’incarico di un Consigliere nel corso dell’esercizio (per decesso, decadenza, revoca, dimissioni o altre cause), l’Assemblea dei Soci sarà tenuta a nominare un sostituto durante la prima convocazione utile successiva. Il Consigliere subentrato resta in carica fino alla scadenza del mandato dell’organo amministrativo.
  6. Nel caso in cui sia l’intero organo a venire meno, l’Assemblea convocata da almeno il decimo degli associati, elegge il nuovo Consiglio il quale dura in carica per tre anni.
  7. Il Consiglio Direttivo:
    1. Elabora ed attua le indicazioni e le proposte formulate dall’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
    2. Assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
    3. Elegge nel proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
    4. Redige annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
    5. Delibera l’iscrizione, la decadenza o l’esclusione degli associati;
    6. Determina la quota associativa annuale;
    7. Tiene aggiornato il libro soci;
    8. Riceve le dimissioni del socio.

Art. 14 – Consiglio Direttivo – Sedute

  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima, mediate lettera raccomandata, ovvero secondo le modalità dall’organo medesimo stabilite a maggioranza nella prima seduta successiva alla nomina.
  2. Il Consiglio è convocato, presso la sede sociale o comunque in Comune di Teglio, anche quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due Consiglieri in carica.
  3. Le sedute sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.
  4. La riunione del Consiglio è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 15 – Presidente e Vice Presidente

  1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il consiglio medesimo gli attribuisce in via generale e di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori speciali. Il Presidente, in caso di urgenza, può procedere autonomamente ad atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, i quali vengono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 16 – Segretario-Tesoriere

  1. Il Segretario-Tesoriere cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’associazione, provvedendo sia alla riscossione sia ai pagamenti. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
  2. Egli in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi lo sostituisce.
  3. A tutti e tre i predetti organi spetta disgiuntamente la firma di traenza sul conto corrente bancario che sarà aperto presso un istituto bancario.

Art. 17 – Norme comuni

  1. Per tutti gli organi collegiali il voto è espresso per alzata di mano, ad eccezione per l’elezione, da parte dell’assemblea, dei membri del Consiglio Direttivo.
  2. Quanto previsto dal precedente comma può essere derogato col consenso unanime dei presenti.
  3. Di ogni riunione degli organi collegiali dell’associazione deve essere redatto verbale ad opera del Segretario-Tesoriere, ovvero in caso di sua assenza, ad opera del soggetto nominato a maggioranza dai presenti. Tutti verbali devono essere inseriti nel Registro tenuto a cura dell’organo deliberante.

Art. 18 – Esercizio Sociale

  1. L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo – e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
  2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del DLGS 117/2017 qualora emanato. 

Art. 19 – Libri sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    1. Il libro degli associati;
    2. Il libro contenente verbali e deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
    3. Il libro contenente verbali e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    4. Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione
  2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
  3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario-Tesoriere.

Art. 20 – Scritture contabili

  1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del DLGS n. 117/2017.

Art. 21 – Utili e avanzi di gestione

  1. E’ fatto divieto all’ente di distribuire, anche in modo indiretto e ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DLGS 117/2017, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve denominate dell’associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. È fatto obbligo di utilizzare eventuali utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 – Scioglimento e modifiche

  1. Lo scioglimento dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del DLGS 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del DLGS. 117/2017.
  3. Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni, da assumersi per ogni singola modifica, sono approvare dall’Assemblea secondo i quorum di cui all’articolo 21 del Codice Civile comma 2 C.C.

Art. 23 – Presidente onorario

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’associazione.
  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’associazione.

Art. 24 – Rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

 

Teglio, 25 luglio 2022
Statuto approvato mediante Assemblea straordinaria dei soci

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