Statuto

“ASSOCIAZIONE CINOFILA AMICI DI CIRO ETS-ODV”

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituita, l’associazione denominata: “Associazione cinofila Amici di Ciro ETS-ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del DLGS 117/2017.
  2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Teglio. Il trasferimento della sede legale, se avviene all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 – Durata

  1. L’associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

Art. 3 – Scopo

  1. L’associazione è aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
    1. Promuovere l’addestramento del cane per finalità di protezione civile, per il conseguimento di brevetti che consentano l’impiego del cane per attività di Protezione civile, per finalità ricreative ed agonistiche e per scopi di utilità sociale e/o personale.
    2. Promuovere una corretta educazione cinofila tra i propri associati e a favore di terzi, attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad attività culturali o ricreative di interesse sociale, progetti di sensibilizzazione sul territorio e attività educative che consentano di instaurare un corretto rapporto tra cane e proprietario.

Art. 4 – Attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l’associazione si propone (ai sensi dell’art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere a titolo principale le seguenti attività di interesse generale:
    1. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
    2. Organizzazione e promozione di attività ed eventi di carattere cinofilo.
  2. Nello specifico l’associazione si propone di:
    1. Formare unità cinofile che svolgano ricerca e soccorso di persone disperse;
    2. Partecipare a interventi di ricerca e soccorso dispersi in superficie e/o in seguito ad eventi calamitosi, operando prevalentemente in ambiente boschivo, extraurbano, urbano con il supporto di unità cinofile adeguatamente formate, a supporto alle forze dell’ordine e di soccorso pubblico;
    3. Svolgere interventi nelle scuole volti a sensibilizzare bambini e ragazzi in merito ad una corretta cultura cinofila, attività di Protezione civile e volontariato;
    4. Collaborare con altri enti, associazioni, organizzazioni per progetti volti a diffondere una corretta cultura cinofila;
    5. Organizzare e/o partecipare a progetti socialmente utili con l’ausilio dei cani;
  3. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei soci. 
  4. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
  5. L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 – Attività diverse

  1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del DLGS 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 6 – Polizze assicurative

  1. L’associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 DLGS 117/2017.

Art. 7 – Soci

  1. L’iscrizione all’associazione è libera e decorre dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
  2. Sono soci i cittadini italiani e stranieri che siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a discrezionale, insindacabile e non necessariamente motivato giudizio dello stesso.
  3. Il diritto di voto nelle assemblee dell’associazione spetta a tutti i soci, purché in regola con ogni pagamento da essi dovuto in favore dell’associazione, nonché della quota sociale annuale. L'esercizio del diritto di voto degli associati minorenni è attribuito agli esercenti della potestà sugli stessi.
  4. Il soggetto che intende far parte dell’associazione deve sottoscrivere la richiesta d’iscrizione secondo l’apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo. L’eventuale rifiuto dell’iscrizione dovrà essere deliberato dallo stesso organo amministrativo nel termine di sessanta giorni dall’avvenuta ricezione della domanda.
  5. Ogni socio, all’atto dell’iscrizione e, successivamente, ogni anno, è tenuto a versare la quota associativa stabilita e comunicata entro il 31 Dicembre dal Consiglio Direttivo, nonché a rispettare tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.
  6. I Soci che intendono rinnovare il proprio tesseramento dovranno adempiere al versamento della quota associativa entro e non oltre il 10 febbraio dell’anno corrente.
  7. L’associato ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
  8. La qualità di socio si perde per recesso, morte, morosità* o per esclusione assunta con delibera del Consiglio Direttivo in caso di indegnità per attività pregiudizievoli al buon andamento associativo o incompatibile con le finalità dello stesso.
  9. La delibera di esclusione è assunta previa convocazione del socio interessato. Avverso alla delibera di esclusione, il socio interessato può ricorrere all’Assemblea dei Soci, la quale decide a maggioranza sulla conferma o sull’annullamento del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 8 – Prestazioni dei soci

  1. Le prestazioni dei soci sono informate allo spirito del volontariato. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Eventuali spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 DLGS 117/2017).
  2. L’inadempimento, da parte del socio, delle prestazioni concordate con l’associazione e presenti nei regolamenti, è causa di esclusione del medesimo.

Art. 9 – Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
    1. Dai beni mobili o immobili e contributi che pervengano all’associazione a qualsiasi titolo;
    2. Dai contributi che pervengano all’associazione dai soggetti sostenitori all’associazione;
    3. Dai redditi derivanti dai beni dell’associazione.
  2. L' associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. Quote associative e contributi degli aderenti;
    2. Contributi pubblici e privati;
    3. Donazioni e lasciti testamentari;
    4. Rendite patrimoniali;
    5. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 DLGS 117/2017);
    6. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del DLGS 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
    7. Altre entrate espressamente previste dalla legge;
    8. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Art. 10 – Organi

  1. Sono Organi dell’associazione:
    1. L’Assemblea dei Soci;
    2. Il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente;
    4. Il Vice Presidente;
    5. Il Segretario-Tesoriere.
  2. Tutte le cariche sono gratuite. Con delibera del Consiglio Direttivo possono tuttavia essere previsti rimborsi a favore di singoli membri per lo svolgimento di incarichi.

Art. 11 – Assemblea dei Soci – Competenze

  1. L’Assemblea dei Soci:
    1. Approva il bilancio preventivo/rendiconto finanziario e il conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
    2. Stabilisce gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
    3. Approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
    4. Nomina e revoca il Consiglio Direttivo, oltre a stabilirne la composizione numerica;
    5. Delibera su ogni proposta ad essa sottoposta dal socio o da ogni organo dell’associazione;
    6. Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto o dei regolamenti interni;
    7. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    8. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    9. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, inclusa l’eventuale nomina di uno o più Liquidatori;
    10. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  2. I regolamenti interni di cui al punto c) del presente articolo, sono pubblicati mediante affissione all’albo da tenersi presso la sede sociale. È facoltà di ogni socio di chiederne copia in modalità telematica.

Art. 12 – Assemblea dei Soci – Convocazione e riunioni

  1. L’Assemblea Ordinaria è convocata con delibera del Consiglio Direttivo, entro il 30 di aprile di ogni anno. Essa è inoltre convocata, in modo straordinario, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da parte della metà più uno dei soci in regola con la quota associativa.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante affissione dell’avviso, sottoscritto e datato dal Presidente, presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Detto avviso, dovrà contenere luogo, data e ora dell’incontro, in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La prima e la seconda convocazione possono essere disposte anche nello stesso giorno.
  3. Le Assemblee sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in regola col pagamento della quota, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.
  4. L’Assemblea è considerata regolarmente convocata quando, pur in assenza di regolare convocazione, sono presenti tutti i Soci.
  5. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente.
  6. L’Assemblea è costituita dai soci che siano in regola con la quota sociale annuale.
  7. Ciascun socio può rappresentare, mediante delega scritta, 3 altri soci. Sono ammesse anche deleghe presentate mediante modalità telematica.
  8. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, fermi restando i quorum previsti al secondo e terzo comma dell’articolo 21 Codice Civile per i casi ivi previsti.
  9. Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi dell’associazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo – Composizione e competenze

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
  2. Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per tre anni, è composto da cinque a sette membri eletti fra gli associati a scrutinio segreto e con sistema uninominale. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più candidati, prevale l’anzianità associativa.
  3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  4. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione dall’incarico di un Consigliere nel corso dell’esercizio (per decesso, decadenza, revoca, dimissioni o altre cause), si procederà ad elezioni alla prima Assemblea utile. Il Consigliere subentrato resta in carica fino alla scadenza del mandato dell’organo amministrativo.
  5. Il Consiglio Direttivo decade automaticamente in seguito a cessazione dell’incarico di oltre la metà dei consiglieri previsti;
  6. Nel caso in cui sia l’intero organo a venire meno, il presidente rimarrà in carica fino alla deliberazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata entro 10 giorni.
  7. Il Consiglio Direttivo:
    1. Elabora ed attua le indicazioni e le proposte formulate dall’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
    2. Assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
    3. Elegge nel proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
    4. Redige annualmente il bilancio preventivo/rendiconto finanziario e il conto consuntivo;
    5. decadenza o l’esclusione degli associati;
    6. Determina la quota associativa annuale;
    7. Tiene aggiornati i libri sociali e contabili;
    8. Riceve la richiesta di recesso del socio;
    9. Redige I regolamenti interni;
    10. Nomina al suo interno un referente (Delegato CCV) che funga da tramite tra l'associazione e la Protezione Civile..

Art. 14 – Consiglio Direttivo – Sedute

  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, presso la sede sociale o in altra sede concordata, dal Presidente o da almeno la metà dei  membri dello stesso, con avviso contenente l’ordine del giorno, mediante mail o messaggio tramite WhatsApp.
  2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di questo, dal Segretario-Tesoriere.
  3. La riunione del Consiglio è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 15 – Presidente e Vice Presidente

  1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il consiglio medesimo gli attribuisce in via generale e di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori speciali. Il Presidente, in caso di urgenza e non avendo potuto consultare il C.D., può procedere autonomamente ad atti di ordinaria e straordinaria amministrazione i quali verranno sottoposti a ratifica del C.D. alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16 – Segretario-Tesoriere

  1. Il Segretario-Tesoriere cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’associazione, provvedendo sia alla riscossione sia ai pagamenti. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
  2. Egli in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Presidente o da chi lo sostituisce.
  3. A tutti e tre i predetti organi spetta disgiuntamente la firma di traenza sul conto corrente bancario che sarà aperto presso un istituto bancario.

Art. 17 – Norme comuni

  1. Per tutti gli organi collegiali il voto è espresso per alzata di mano, ad eccezione per l’elezione, da parte dell’assemblea, dei membri del Consiglio Direttivo.
  2. Quanto previsto dal precedente comma può essere derogato col consenso unanime dei presenti.
  3. Di ogni riunione degli organi collegiali dell’associazione deve essere redatto verbale ad opera del Segretario-Tesoriere, ovvero in caso di sua assenza, ad opera del soggetto nominato a maggioranza dai presenti. Tutti i verbali devono essere inseriti nel Registro tenuto a cura dell’organo deliberante.

Art. 18 – Esercizio Sociale

  1. L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo)– e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
  2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del DLGS 117/2017 qualora emanato. 

Art. 19 – Libri sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    1. Il libro degli associati;
    2. Il libro contenente verbali e deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
    3. Il libro contenente verbali e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    4. Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione
  2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
  3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario-Tesoriere.

Art. 20 – Scritture contabili

  1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del DLGS n. 117/2017.

Art. 21 – Utili e avanzi di gestione

  1. E’ fatto divieto all’ente di distribuire, anche in modo indiretto e ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DLGS 117/2017, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve denominate dell’associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. È fatto obbligo di utilizzare eventuali utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 – Scioglimento e modifiche

  1. Lo scioglimento dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del DLGS 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del DLGS. 117/2017.
  3. Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni, da assumersi per ogni singola modifica, sono approvate dall’Assemblea secondo i quorum di cui all’articolo 21 del Codice Civile comma 2 C.C.

Art. 24 – Rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

 

Teglio, 12 aprile 2025
Statuto approvato mediante Assemblea straordinaria dei soci

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